1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato(1).
Note
(1)
Tale misura comporta per il soggetto l'obbligo di presentarsi periodicamente presso un determinato ufficio della polizia giudiziaria per firmare il cd. registro di presenza.