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Articolo 282 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Dispositivo dell'art. 282 Codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato(1).

Note

(1) Tale misura comporta per il soggetto l'obbligo di presentarsi periodicamente presso un determinato ufficio della polizia giudiziaria per firmare il cd. registro di presenza.

Ratio Legis

La disposizione in esame risponde all'esigenza del pericolo di fuga, ponendo in essere una misura limitativa della libertà personale, ma non custodiale.

Spiegazione dell'art. 282 Codice di procedura penale

L'applicazione delle misure coercitive segue il principio di gradualità, oltre ai principi generali di adeguatezza delle misure in relazione alle esigenze cautelari.


Le misure cautelari coercitive sono ordinate codicisticamente in termini di progressiva afflittività, cominciando cioè da misure di contenuto meramente obbligatorio, per finire con le vere e proprie misure detentive.


La norma in esame disciplina l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo cui il giudice può ordinare all'imputato di recarsi a determinate ore ed in determinati giorni presso un ufficio della polizia giudiziaria.

Il giudice deve tener conto del luogo in cui si trovi l'abitazione dell'imputato e della sua attività lavorativa, al fine di non interferire eccessivamente con la normale conduzione di vita dello stesso e non precludergli oltremodo l'opportunità di mantenere il proprio lavoro, e ciò anche in funzione di poter provvedere economicamente alla sua difesa (pagando l'avvocato per le successive fasi processuali) e permettergli di risarcire eventuali persone offese o danneggiate dal reato, oltre a poter pagare le multe e le ammende penali.

Massime relative all'art. 282 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6790/2017

È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., applichi cumulativamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente applicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività per l'imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge.

Cass. pen. n. 42112/2008

La misura coercitiva dell'obbligo di presentazione (nella specie trisettimanale) alla polizia giudiziaria è compatibile con l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.

Cass. pen. n. 18990/2006

La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) è applicabile anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.

Cass. pen. n. 3372/1995

In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l'indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.

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