(massima n. 1)
Il provvedimento dichiarativo della latitanza ha carattere strumentale, in funzione del perseguimento di ben precise finalitą; ne consegue che non avrebbe senso una dichiarazione di latitanza fine a sé stessa, avulsa dalle esigenze di rispetto delle garanzie di legge, in relazione sia alla sussidiaria procedura notificatoria che al conferimento al difensore della rappresentanza del condannato. Dall'interpretazione dell'art. 296 c.p.p. si ricavano due distinti profili della disciplina della latitanza: uno sostanziale, afferente alla qualitą del latitante, connessa alla consapevole sottrazione ad una delle misure previste nel primo comma (compreso l'ordine di carcerazione), ed un profilo formale, inerente alla mera declaratoria di quella condizione, i cui effetti processuali sono previsti per il solo latitante rispetto ad una misura custodiale e non gią per il latitante rispetto ad una sentenza definitiva, per il quale il legislatore non ha previsto, neppure nell'art. 656 c.p.p., relativo all'esecuzione delle pene detentive, alcun riferimento alla disciplina del decreto di latinanza, posto che in questo secondo caso č da ritenere sufficiente che lo stato di latitanza risulti dal verbale di vane ricerche. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale, in qualitą di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta del P.M. di dichiarazione di latitanza per il condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione).