(massima n. 1)
In tema di titolo esecutivo, la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale č validamente effettuata al difensore di fiducia, qualora, in fase dibattimentale, nei confronti dell'imputato latitante sia stato erroneamente emesso il decreto di irreperibilitą anziché il provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza ai sensi dell'art. 296 c.p.p. (In motivazione la Corte osserva che le notifiche devono essere eseguite a mani del difensore sia in caso di irreperibilitą che di latitanza e che in entrambi i casi l'imputato č rappresentato a tutti gli effetti dal difensore a norma degli artt. 159, comma secondo, e 165, comma terzo, c.p.p.).