Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato(1).
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso(2).
L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione [61 n.2](3).
Note
(1)
Per chiarire si pensi al caso del reato di favoreggiamento personale (v. 378), che richiede come presupposto la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Se quest'ultimo delitto è colpito da una causa di estinzione del reato, questa non ricade anche sul reato di favoreggiamento personale.
(2)
Un'esempio è il giudicato formatosi sulla declaratoria di amnistia per la contravvenzione di costruzione abusiva su demanio marittimo che non preclude l'esame circa la sussistenza del delitto di modificazione dello stato dei luoghi, dal momento che la causa estintiva di un reato, elemento costitutivo di un reato complesso, non si estende a quest'ultimo.
(3)
Si pensi come esempio all'estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati commessi, questa non esclude l'aggravamento da connessione ex art. 61 del c.p., n. 2, in quanto la predetta causa non incide sul fatto complessivamente considerato.