(massima n. 2)
Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Sulla base di tale verbale il giudice dichiara lo stato di latitanza, qualora ritenga esaurienti le ricerche eseguite, salvo integrazioni, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 295 c.p.p., compiendo una valutazione ispirata ad un criterio - rebus sic stantibus - di certezza, cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, e quindi delle notificazioni in virtù di questo eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute.