(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che, a norma dell'art. 304, comma 2, c.p.p., riconosca in via generale la particolare complessitą del dibattimento, opera anche nei confronti del latitante, impedendo che il suo successivo arresto faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. fino a quando non venga a cessare la causa di sospensione e salvi, ovviamente, i limiti di cui al comma 6 del medesimo art. 304 c.p.p. D'altra parte, ove cosģ non fosse, la persona volontariamente sottrattasi alla esecuzione del provvedimento coercitivo verrebbe ad essere paradossalmente favorita rispetto a coloro nei cui confronti il provvedimento sia stato invece eseguito.