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Articolo 621 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Limiti della prova testimoniale

Dispositivo dell'art. 621 Codice di procedura civile

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (1)(2).

Note

(1) Al fine di limitare gli accordi tra terzo e debitore, in quanto il primo potrebbe si dichiararsi proprietario dei beni sottoposti a pignoramento al solo scopo di sottrarre beni su cui il creditore intende soddisfare il proprio diritto, il legislatore presume che i beni situati presso il debitore siano di sua proprietà. Dovrà essere il terzo, promuovendo un'azione di accertamento negativo, a provare che i beni assoggettati al pignoramento sono di sua proprietà e non del debitore, superando la predetta presunzione. La prova dovrà essere necessariamente data con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, che documenti il suo diritto di proprietà.
(2) Il terzo può avvalersi della prova testimoniale o per presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore al momento del pignoramento, solo nel caso in cui sia probabile o verosimile che esista il suo diritto su tali beni a causa della sua professione.

Spiegazione dell'art. 621 Codice di procedura civile

L'art. 621 pone dei limiti all'uso della prova testimoniale, disponendo che, quando i beni mobili sono stati pignorati nella casa o nell'azienda del debitore ai sensi dell' art. 513 del c.p.c., il terzo opponente deve provare non solo la titolarità del suo diritto sul bene, ma anche di avere affidato il bene al debitore per un titolo diverso dalla proprietà.
Proprio al fine di evitare collusioni tra il terzo opponente e il debitore esecutato, volte a sottrarre i beni all'azione esecutiva del creditore procedente, l'art. 513 fissa a favore del debitore una presunzione di appartenenza dei beni che l'ufficiale giudiziario rinviene nella sua casa o nella sua azienda (l'ubicazione della cosa, dunque, funziona come una presunzione iuris et de jure).
Ciò che può vincere tale presunzione è soltanto la prova che le cose stiano lì per un affidamento, a qualunque titolo, al debitore, affidamento che a sua volta non può essere provato per testimoni.

L'esistenza di questa presunzione impone all'opponente non solo di provare il suo diritto di proprietà dal punto di vista storico, ma anche di provarlo nella sua esistenza attuale, riuscendo soltanto in tal modo a vincere la presunzione contraria di appartenenza del bene al debitore, espressione del generale principio “possesso vale titolo”.

Secondo quanto affermato in giurisprudenza, il divieto di provare per testi o tramite presunzione il proprio diritto sui beni rinvenuti presso la casa o l'azienda del debitore viene meno qualora, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore (necessariamente diversi), appaia verosimile che, in considerazione della diversa attività svolta, i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo.
Sempre in giurisprudenza costituisce principio largamente consolidato quello secondo cui non può essere prova idonea della proprietà dei beni pignorati la produzione di un contratto, avente data certa anteriore al pignoramento, da cui risulti che il terzo ha concesso in comodato o in locazione al debitore pignorato i beni oggetto di esecuzione.

Tuttavia, il principio secondo cui il contratto di comodato dei beni pignorati nell'abitazione del debitore non è sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza di tali beni al debitore stesso presuppone che il terzo opponente intenda provare la proprietà dei beni pignorati sulla base di questo solo contratto e non è, pertanto, applicabile nel caso in cui l'opponente miri non a dimostrare la proprietà dei mobili pignorati (già provata mediante la produzione di un titolo diverso ed idoneo), ma il solo fatto dell'affidamento dei mobili al debitore (o ad un suo congiunto), al fine di giustificare la loro permanenza nella casa dell'esecutato e comprovare l'insussistenza, in capo al debitore, di un possesso idoneo a fargliene acquistare la proprietà.

Il divieto previsto dalla norma in esame non opera qualora il pignoramento non sia stato eseguito nella casa del debitore, poiché in questo caso manca la presunzione di appartenenza di cui all' art. 513 c.p.c. (in tale ipotesi la prova della proprietà può essere fornita dall'opponente con ogni mezzo, comprese le presunzioni).

Inoltre, la limitazione qui prevista riguarda esclusivamente l'espropriazione mobiliare, mentre nel caso in cui oggetto di pignoramento siano beni immobili tornano ad applicarsi le normali regole in tema di onere della prova.
In tema di onere probatorio del terzo opponente all'interno dell'espropriazione immobiliare, autorevole dottrina distingue a seconda che il debitore abbia o meno il possesso del bene oggetto dell'opposizione, in quanto se possessore del bene è l'esecutato, l'opponente deve dimostrare di essere proprietario del bene secondo la probatio diabolica della rivendicazione, mentre se in possesso del bene è proprio l'opponente, è sufficiente la prova di possedere secondo un valido titolo.

Massime relative all'art. 621 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20191/2017

In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 l. fall., l'onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui medesimi beni, trovando applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 621 c.p.c., che sebbene si riferisca espressamente soltanto alla prova per testimoni, trova applicazione anche alla prova presuntiva, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 c.c..

Cass. civ. n. 13884/2015

In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 legge fall., l'onere di dimostrare il proprio diritto sui medesimi beni, trovando peraltro applicazione le limitazioni probatorie previste dall'art. 621 cod. proc. civ., operanti anche in caso di prova presuntiva in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 cod. civ. Pertanto, salvo il caso in cui la presunzione non trovi fondamento nella specifica natura dell'attività esercitata, la prova dell'intestazione in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo, asseritamente trasferito a quest'ultimo da parte della società fallita a seguito di un'operazione di leasing, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di rivendica, derivando dall'iscrizione nel pubblico registro una presunzione semplice quanto all'effetto traslativo del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusione di cui alla citata disposizione.

Cass. civ. n. 15569/2004

Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.

Cass. civ. n. 12684/2004

Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss. c.p.c. Di conseguenza il terzo, il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Cass. civ. n. 9627/2003

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, al terzo è consentito avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore all'atto del pignoramento, soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attività svolta i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo (facendo applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto utilizzabile il criterio della verosimiglianza in una ipotesi in cui il debitore pignorato e il creditore svolgevano la stessa attività commerciale nei medesimi locali).

Cass. civ. n. 2882/2003

Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte, la prova della appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il quale - nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - esige l'atto pubblico, la sentenza passata in giudicato o la scrittura privata autenticata (di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo); pertanto, detta prova non può essere offerta mediante la produzione delle matrici degli assegni che sarebbero stati consegnati per l'acquisto dei beni pignorati.

Cass. civ. n. 14873/2000

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore.

Cass. civ. n. 6589/1998

Il secondo comma dell'art. 219 c.c. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico — unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l'efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall'art. 621 c.p.c. (che esclude, in particolare, l'efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione). (Si veda Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 143, abrogativa dell'art. 622 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5636/1997

Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., i limiti alla prova testimoniale, indicati dal successivo art. 621, hanno riguardo alla sola ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore, così che, in mancanza di tale condizione, la prova della proprietà potrà essere fornita dall'opponente con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni. Pertanto, qualora la prova per testi, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della pronuncia di merito da parte della S.C., risulti non più ammissibile per effetto delle preclusioni già verificatesi ed accertate nel corso del procedimento, l'opponente avrà, comunque, diritto alla valutazione delle circostanze già addotte come presunzioni semplici e poste a fondamento della dimostrazione della proprietà del bene pignorato.

Cass. civ. n. 7564/1994

Il contratto di locazione, che conferisce un mero diritto personale di godimento, e prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà del locatore, non è di per sé idoneo, in mancanza di altre risultanze probatorie o qualora esse siano contraddittorie, a provare il diritto di proprietà del terzo opponente, proprietario dell'immobile, sui beni mobili pignorati nella casa del debitore locatario ed a vincere la presunzione di appartenenza al debitore posta dall'art. 621 c.p.c.

Stante la presunzione, valevole in sede esecutiva, a norma degli artt. 513 e 621 c.p.c., per cui tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore da questi goduti, sono di sua proprietà, chiunque li abbia acquistati e li abbia introdotti nella casa, al terzo, opponentesi all'esecuzione, incombe l'onere di fornire la prova precisa che quei beni specifici, individuati nel verbale di pignoramento, costituiscono oggetto del diritto di proprietà acquistato da esso opponente in data anteriore al pignoramento, esclusa la prova per testimoni e per presunzioni semplici, nei limiti indicati dall'art. 621 c.p.c.

Cass. civ. n. 1975/1990

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 15 dicembre 1967, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.c., la moglie del debitore esecutato, con lo stesso convivente, per proporre opposizione al pignoramento eseguito sui beni mobili della casa coniugale, è soggetta, come qualsiasi terzo, alla disciplina di cui all'art. 621 c.p.c., e, pertanto, ha l'onere di provare documentalmente, essendo esclusa la prova per testimoni, di avere acquistato la proprietà dei beni medesimi in data anteriore al pignoramento; a tal fine, non è sufficiente che la moglie produca un atto di donazione a suo favore, giacché detto atto non fornisce la prova, né un principio di prova, sul preesistente diritto di proprietà del donante, ma è necessaria la dimostrazione, sempre con esclusione della prova testimoniale o per presunzioni, dell'indicato diritto di proprietà sui detti beni in capo al donante, da fornirsi documentalmente, anche con le fatture relative all'acquisto dei beni da parte del donante stesso, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente ed abbiano data certa ed anteriore al pignoramento.

Cass. civ. n. 3193/1984

In tema di opposizione di terzi avverso l'esecuzione mobiliare, avente ad oggetto beni pignorati presso l'abitazione del debitore, i soggetti conviventi con il debitore medesimo, ivi compresa la moglie, se sono esonerati, in ragione del rapporto di coabitazione, dalla dimostrazione dell'affidamento di quei beni ad esso esecutato per un titolo diverso dalla proprietà, restano gravati, a norma dell'art. 621 c.p.c., ed al pari di ogni altro terzo opponente, dall'onere di provare documentalmente, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto dominicale sui beni stessi. A questo fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente una scrittura intervenuta fra i coniugi, la quale contenga la reciproca ricognizione o l'accertamento della distinta appartenenza all'uno ed all'altro degli arredi della casa coniugale, trattandosi di atto dichiarativo, vincolante nei rapporti interni, ma inidoneo ad evidenziare il suddetto acquisto del diritto di proprietà, e come tale inopponibile al creditore procedente.

Cass. civ. n. 2459/1984

L'opposizione, rivolta a far valere la proprietà od altro diritto reale sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, è soggetta alle limitazioni probatorie di cui all'art. 621 c.p.c. anche quando venga proposta da familiare conviventi, ivi compreso il marito, con riguardo ad esecuzione intrapresa in danno della moglie, con la conseguenza che quest'ultimo, all'infuori dell'ipotesi espressamente contemplata dalla citata norma (verosimiglianza del preteso diritto in relazione alla professione esercitata dal terzo o dal debitore), non può fornire per testimoni la prova idonea a superare la presunzione di appartenenza alla debitrice dei beni staggiti presso la sua abitazione, nemmeno invocando la deroga al divieto di prova testimoniale fissata dall'art. 2724 n. 2 c.c. (impossibilità materiale o morale di procurarsi la prova scritta), il quale non è operante nel rapporto fra creditore procedente e terzo opponente, specificamente regolato dal menzionato art. 621 c.p.c. Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui i coniugi, in data anteriore al pignoramento, abbiano optato per il regime di separazione dei beni, secondo la previsione dell'art. 228 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, tenendo conto che tale opzione, riferendosi in via generale ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non è di per sé idonea ad interferire sulla presunzione di appartenenza al coniuge debitore del singolo bene rinvenuto presso l'abitazione coniugale.

Cass. civ. n. 2419/1983

Poiché a norma dell'art. 621 c.p.c. il terzo che si oppone all'esecuzione ai sensi del precedente art. 619 non può provare con testimoni (e quindi neppure con presunzione) il suo preteso diritto (di proprietà o altro diritto reale) sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, deve essere fornita documentalmente la prova precisa che quel bene specifico, individuato nel verbale di pignoramento, è oggetto di un diritto di proprietà o di altro diritto reale spettante all'opponente, ossia deve risultare documentalmente, dal confronto tra le risultanze dell'atto scritto prodotto dall'opponente e quelle del verbale di pignoramento, l'identità tra il bene mobile descritto nel documento prodotto e quello descritto nel verbale di pignoramento, senza che sia possibile superare con una prova testimoniale o presuntiva l'eventuale difformità descrittiva, in quanto ciò significherebbe inidoneità della prova documentale ed assolvimento dell'onere probatorio a mezzo di testimoni o presunzioni.

Cass. civ. n. 3626/1982

L'espressione «casa del debitore» — usata dall'art. 621 c.p.c. per stabilire i limiti della prova testimoniale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende di avere la proprietà sui beni pignorati in quel luogo — inerisce ad un semplice rapporto di fatto, che abbia però una certa stabilità e non sia di temporanea ospitalità in casa altrui. Conseguentemente, qualora in una casa convivano più persone, tutti i beni ivi esistenti possono essere pignorati per il debito di ciascuno, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione a norma dell'art. 619 c.p.c. e con le limitazioni di prova stabilite dal citato art. 621, ancorché l'opponente sia un parente.

Cass. civ. n. 694/1981

Poiché l'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma dell'art. 619 c.p.c., è azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione, tale prova non è soggetta ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, e l'onere relativo può essere assolto, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c., anche mediante la produzione di un atto di acquisto derivativo, senza necessità dell'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa; e pertanto in caso di opposizione della nuora del debitore, abitante con lui nella casa ove trovansi i beni pignorati, l'onere probatorio è soddisfatto con la produzione di un atto di donazione e di costituzione in dote, da parte di un terzo dei beni in questione.

Cass. civ. n. 3628/1980

La dimostrazione, da parte del terzo che propone opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., che il debitore esecutato non abitava, alla data del pignoramento, nella casa ove sono stati pignorati i mobili fa venir meno la presunzione di appartenenza di quei mobili al debitore esecutato, ma non esonera costui dall'onere dell'ulteriore prova dell'esistenza di un suo diritto reale sui mobili medesimi.

Cass. civ. n. 2916/1980

Il principio secondo cui il contratto di comodato dei beni pignorati nell'abitazione del debitore non è sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza di detti beni al debitore medesimo presuppone che il terzo opponente intenda provare la proprietà dei beni pignorati sulla base della semplice concessione in comodato dei beni stessi al debitore (o a persona con lui convivente) e non è, pertanto, applicabile nel caso in cui l'opponente, attraverso il contratto di comodato, miri invece a dimostrare non la proprietà dei mobili pignorati, già provata mediante la produzione di un titolo diverso ed idoneo, ma l'affidamento dei mobili al debitore (o ad un suo congiunto), al fine di giustificare la loro permanenza nella casa dell'esecutato e comprovare, nel contempo, l'insussistenza, nel debitore, di un possesso idoneo a fargliene acquistare la proprietà.

Cass. civ. n. 96/1980

L'azione del terzo opponente, prevista dagli artt. 619 e ss. c.p.c., ha contenuto di accertamento negativo circa l'appartenenza al debitore, presunta iuris tantum, dei beni pignorati nella casa o nell'azienda dello stesso. Per vincere tale presunzione, il terzo, che reclama la proprietà dei beni stessi, deve dimostrare non solo di averli acquistati con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, ma altresì, con i mezzi consenti dall'art. 621 c.p.c., che, alla data del pignoramento, i mobili si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprietà.

Cass. civ. n. 4811/1979

Alla proroga del contratto a tempo determinato pattuita per l'ipotesi di mancata disdetta in un termine anteriore alla scadenza stabilita, la quale si attua (come la rinnovazione tacita) in difetto di una manifestazione espressa, è inapplicabile il disposto dell'art. 2704 c.c. circa la data di inizio dell'operatività di essa. Pertanto, il terzo che abbia dato la prova della proprietà dei beni mobili pignorati nella casa del debitore e dell'affidamento di esso a quest'ultimo con atto di comodato avente data certa anteriore al pignoramento, non è tenuto a provare documentalmente l'avvenuta proroga del contratto stesso, prevista in mancanza di disdetta, verificatasi prima del pignoramento, salva restando la possibilità del creditore di provare l'avvenuto acquisto della proprietà — medio tempore — da parte del comodatario.

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, qualora l'opponente produca in giudizio una scrittura privata registrata dalla quale risulti che i mobili pignorati sono stati da lui affidati in comodato al debitore, tale scrittura, provenendo da due parti in causa, se non sia stata disconosciuta, fa piena prova anche nei confronti del creditore procedente. Questi, qualora voglia disconoscere la provenienza del documento da coloro che figurano come firmatari, deve proporre la querela di falso e non può limitarsi ad eccepire la mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni, in quanto l'autenticazione non costituisce requisito di validità o di efficacia della scrittura privata, ma semplice elemento di presunzione della autenticità delle sottoscrizioni stesse, rilevante, come tale, solo se sorge questione sulla genuinità di queste.

Cass. civ. n. 1709/1979

Al terzo opponente è dato il potere di combattere la presunzione di appartenenza prevista dall'art. 621 c.p.c. mediante la prova che il luogo in cui il pignoramento è stato eseguito non costituisce la casa del debitore, ma non è producente a tale scopo la dimostrazione della circostanza che nel passato debitore e terzo hanno avuto distinte abitazioni, tanto più se accompagnata dalla contestuale ammissione dell'attualità della convivenza fra i due.

Cass. civ. n. 3429/1978

L'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore, con riguardo a macchinari non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, postula esclusivamente che la riserva stessa risulti da atto scritto di data anteriore al pignoramento, ai sensi dell'art. 1524 primo comma c.c., e non pure che sia trascritta negli appositi registri tenuti nella cancelleria del tribunale, a norma del secondo comma di detto articolo, in quanto tale ultima formalità si riferisce alla diversa ipotesi dell'opponibilità del patto di riservato dominio anche al terzo acquirente.

Cass. civ. n. 3359/1978

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione forzata, il contratto di locazione delle cose pignorate, stipulato dal terzo con il debitore, pur non essendo di per sé idoneo a dare la prova della spettanza all'opponente della proprietà o di altro diritto reale, in quanto prescinde da tali diritti e può intervenire con chiunque sia in condizione di disporre di fatto della cosa, può — in presenza di altri elementi che valgano ad integrarne la rilevanza probatoria — fornire in proposito elementi presuntivi, che il giudice del merito deve valutare, ove non sussista l'obbligo di dimostrare documentalmente gli indicati diritti, in relazione alla professione od al commercio del terzo o del debitore (art. 621 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5006/1977

Il terzo, ancorché coabitante con il debitore, incontra i limiti stabiliti dall'art. 621 c.p.c. alla prova testimoniale del suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore: conseguentemente, nei casi in cui l'esistenza del diritto del terzo non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non è ammissibile neppure la prova per presunzioni, esclusa dall'art. 2729 c.c. nei casi in cui la legge non ammette la prova testimoniale. (Nella specie il terzo, padre del debitore, aveva esibito l'atto di proprietà dell'immobile, uno stato di famiglia, e una certificazione del sindaco con la quale si dava atto che il debitore era disoccupato e viveva a totale carico del padre. La S.C. nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che tale documentazione non superava il carattere di presunzione semplice).

Cass. civ. n. 2040/1977

Il terzo opponente, il quale abbia dimostrato il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, è esonerato dall'onere di provare l'affidamento dei detti mobili al debitore, atto a giustificare che i mobili stessi erano detenuti e posseduti, al tempo del pignoramento, dal debitore a titolo diverso da quello di proprietà, soltanto nel caso in cui egli ed il debitore pignorato convivano e coabitino nella medesima casa, dato che in questo caso la detenzione e il possesso delle cose pignorate da parte del debitore esecutato trova titolo proprio nel predetto rapporto di convivenza e di coabitazione.

Cass. civ. n. 3061/1976

Il terzo opponente non può, a norma dell'art. 621 c.p.c., provare il suo diritto di proprietà sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore mediante testimoni o per presunzioni, tranne che l'esistenza di tale diritto non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dallo stesso debitore. Ne consegue che la sussistenza di un contratto di locazione concluso, in ordine al bene staggito, fra il terzo, da un lato, ed il debitore o la moglie di questi, dall'altro, non vale a dimostrare in via presuntiva il diritto di proprietà del primo se non in presenza di altre circostanze che rendano verosimile la sussistenza di tale diritto in base alla professione o commercio del debitore o del terzo.

Cass. civ. n. 2240/1976

Il terzo opponente, il quale reclami la proprietà dei beni pignorati deducendo di averli venduti al debitore esecutato, od a familiare di lui, con patto di riservato dominio, non è tenuto — nemmeno dopo la scadenza del termine di rateazione del prezzo — a fornire altra prova, oltre quella del contratto dedotto a fondamento dell'opposizione, e spetta a chi resiste all'opposizione di provare che il pagamento del prezzo è integralmente avvenuto e che, pertanto, la vendita ha prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà della cosa al compratore. Detto principio si applica anche nel caso in cui terzo opponente sia il marito convivente della debitrice, poiché egli ha l'onere di provare — nei limiti imposti dall'art. 621 c.p.c. — il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, ma non anche l'affidamento di questi alla debitrice esecutata (affidamento atto a giustificare che tali beni, al tempo del pignoramento, erano da quella detenuti a titolo diverso da quello di proprietà), posto che nel caso indicato la detenzione od il possesso (delle cose pignorate) da parte della debitrice trova titolo proprio nel rapporto di convivenza e coabitazione coniugale.

Cass. civ. n. 217/1976

Il terzo opponente a norma dell'art. 619 c.p.c. non può provare mediante testimoni l'anteriorità, rispetto al pignoramento, di una fattura comprovante l'acquisto da parte sua del bene mobile pignorato nell'azienda del debitore esecutato. All'ammissione della prova testimoniale si oppone, infatti, il duplice divieto derivante sia dall'art. 621 c.c., che nega al terzo la possibilità di provare per testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa e nell'azienda del debitore, sia dal più generale principio, secondo il quale i fatti idonei a stabilire la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e, quindi, l'anteriorità della formazione di tale documento ai fini della opponibilità ai terzi, a norma dell'art. 2704 c.c., non possono costituire oggetto della prova testimoniale.

In tema di opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c., il principio secondo cui, nel caso di cessazione della materia del contendere, vengano meno le limitazioni poste dall'art. 621 c.p.c. alla prova del diritto dell'opponente, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui la causa continui in contraddittorio fra il terzo ed il debitore esecutato ai fini dell'accertamento dell'appartenenza del bene. Il suddetto principio, pertanto, non è applicabile anche al diverso caso in cui, nonostante l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione (nella specie, per avvenuta vendita forzata del bene a seguito di pignoramento posto in essere da un creditore dell'opponente), la causa continui, per il regolamento delle spese processuali, fra il debitore esecutato ed un terzo opponente, da una parte, e il creditore esecutante dall'altra.

Cass. civ. n. 2423/1969

Le limitazioni di prova di cui all'art. 621 c.p.c. riguardano il diritto di proprietà che l'opponente vanta sopra i beni pignorati ma, quando di questo diritto si ravvisi fornita prova documentale, non può ritenersi vietato di far ricorso alla prova testimoniale, al fine di identificare gli oggetti, di cui il titolo dimostra l'appartenenza al reclamante. In tal caso, invero, l'indagine ha per oggetto dei semplici fatti materiali e non dei fatti su cui si fondi la pretesa giuridica di un diritto reale sui beni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 621 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

B.B.C. chiede
domenica 31/07/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
vorrei chiedere delle informazioni riguardo un eventuale diritto di riavere gli oggetti personali della nostra defunta mamma rimasti a casa del marito (non nostro padre).
Premetto che la mamma era sposata da circa 2 anni dopo una convivenza di oltre 20 anni iniziata con un vedovo senza figli.
I coniugi sposati nel 2020 in separazione dei beni hanno abitato ininterrottamente presso l’abitazione di esclusiva proprietà del marito. I rapporti erano sempre molto cordiali.
Purtroppo l’età avanzata del marito (84 anni) e la malattia della moglie ha parzialmente compromesso lo stato psicofisico del nostro patrigno che dopo il ricovero della moglie è stato immediatamente circuito dai nipoti (figli delle sue due sorelle defunte, rimasti distanti finora) e allontanato da noi.
I rapporti con il nostro patrigno dopo la scomparsa della mamma si sono deteriorati ulteriormente, non gli è stato permesso più né di parlarci, né di vederci, nemmeno partecipare alla veglia funebre della moglie. Da quel momento queste persone si sono sostituite a lui (senza essere dichiarati ufficialmente tutori legali) e con la scusa di fare le sue veci hanno iniziato a gestire le sue attività comprese le pratiche di successione.
Ovviamente abbiamo provveduto a sporgere la denunzia per circonvenzione di incapaci ma i tempi giudiziari sono lunghi e comunque l’aspetto per noi più doloroso rimane l’impossibilità di entrare a casa dove un mese prima viveva nostra mamma, casa dei nonni per i nostri figli e il fatto che tali parenti declinano ogni possibilità di restituirci gli oggetti personali di nostra mamma (alcuni di valore altri no).
Ricordi di nostra infanzia, regali di nostri nonni, nostro padre, le foto nostre e dei nostri bambini, alcuni mobili e oggetti, addirittura di nostra proprietà prestati alla mamma su una sua richiesta specifica.
Siamo consapevoli che, in mancanza di testamento, un terzo dei beni di mamma eredita il marito, ma come fare per riavere il resto? Siamo molto amareggiate anche perché non originarie di nascita italiana, per noi hanno un valore immenso: sono le uniche cose che ci sono rimaste come ricordo della nostra provenienza, della nostra identità e quella di mamma da preservare anche per i nostri figli.
Vogliamo pertanto sapere se esiste una legge, una sentenza che possa obbligarli a ridarci le nostre cose e quelle di mamma presenti in entrambe le abitazioni di proprietà del nostro patrigno?
E se in caso li avessero buttati, viste le continue minacce, incorrerebbero in qualche sanzione?
Cordialmente”
Consulenza legale i 09/08/2022
Purtroppo sussistono alcuni ostacoli di carattere prettamente giuridico di cui occorre tenere conto nel pensare di far valere le pretese riferite nel quesito, le quali, da un punto di vista etico e sociale, non possono che considerarsi più che legittime.
Il primo ostacolo si rinviene nel disposto di cui all’art. 540 c.c., norma che riconosce al coniuge superstite, in aggiunta alla quota di riserva spettantegli per legge, il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.
Scopo che tale norma si propone di perseguire è quello di evitare che la cessazione del rapporto patrimoniale, dovuta alla morte di uno dei coniugi, possa eventualmente essere seguita dalla forzosa alterazione dell’ambiente di vita nel quale il medesimo rapporto era insediato.
Per il concetto di “casa familiare”, poi, non può che farsi riferimento al disposto di cui all’art. 144 del c.c., norma che individua come tale quella casa nella quale i coniugi vi abbiano concretamente svolto il riflesso della propria vita in comune.

In definitiva, la norma sopra richiamata legittima sin da subito il coniuge superstite a mantenere inalterato l’ambiente di vita della casa ove fino al momento della morte ha convissuto con il coniuge defunto, non perdendo così il possesso dei mobili e di tuti i suppellettili che a quella data arredavano l’abitazione familiare.
Quanto appena detto vale ovviamente per i beni di proprietà della defunta o comuni, in relazione ai quali, nel momento in cui verrà meno il diritto di uso per successiva morte del coniuge superstite, gli eredi legittimari avranno ex lege diritto ad una quota di riserva.

La situazione si complica ulteriormente per quelli che sono gli effetti ed i beni personali delle figlie lasciate nella casa all’interno della quale viene impedito di accedere.
L’ostacolo giuridico che per la riappropriazione di tali beni si pone si rinviene nello stesso regime di circolazione che l’ordinamento giuridico italiano prevede per i beni mobili, ed in particolare nel disposto di cui all’art. 1161 c.c., norma che, in mancanza di un titolo idoneo, riconosce la proprietà dei beni mobili in capo a colui che ne ha il legittimo possesso.
A ciò si aggiunga quanto disposto dall’art. 621 del c.p.c. in tema di limiti alla prova testimoniale, norma che pone appunto il divieto di avvalersi della prova per testimoni al fine di consentire ad un terzo estraneo alla casa familiare di provare la sussistenza del proprio diritto su ciò che la defunta ha lasciato alla sua morte all’interno dell’abitazione (sono da considerare terze estranee le figlie della defunta).
Pertanto, in assenza di alcun documento scritto e con data certa da cui far risultare la proprietà di ciò che si intende prelevare dall’abitazione, si ritiene che allo stato attuale non si abbia alcun titolo per reclamarne la riconsegna.
Qualora, al contrario, si disponga di elementi che possano essere in qualche modo utili a provare l’appartenenza di determinati beni in capo alle figlie, in assenza di consegna spontanea da parte di chi attualmente e legittimamente occupa l’immobile (in forza, come si è detto all’inizio, del diritto di uso e di abitazione di cui all’art. 540 c.c.), non resta altra soluzione che quella di agire in giudizio per ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario.
Si tratta di istituto giuridico disciplinato dall’art. 670 del c.p.c., norma che consente appunto al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili (oltre che immobili, aziende o altre universalità di beni) in tutti i casi in cui ne sia controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.
L’eventuale ottenimento di un provvedimento di questo tipo, peraltro, consentirebbe di accedere anche forzatamente all’interno dell’immobile (ovviamente con l’ausilio del competente ufficiale giudiziario) per ricercare i beni che si ha interesse ad avere restituiti e da sottoporre a sequestro.