(massima n. 1)
In tema di opposizione di terzi avverso l'esecuzione mobiliare, avente ad oggetto beni pignorati presso l'abitazione del debitore, i soggetti conviventi con il debitore medesimo, ivi compresa la moglie, se sono esonerati, in ragione del rapporto di coabitazione, dalla dimostrazione dell'affidamento di quei beni ad esso esecutato per un titolo diverso dalla proprietà, restano gravati, a norma dell'art. 621 c.p.c., ed al pari di ogni altro terzo opponente, dall'onere di provare documentalmente, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto dominicale sui beni stessi. A questo fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente una scrittura intervenuta fra i coniugi, la quale contenga la reciproca ricognizione o l'accertamento della distinta appartenenza all'uno ed all'altro degli arredi della casa coniugale, trattandosi di atto dichiarativo, vincolante nei rapporti interni, ma inidoneo ad evidenziare il suddetto acquisto del diritto di proprietà, e come tale inopponibile al creditore procedente.