(massima n. 2)
La dimostrazione, da parte del terzo che propone opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., che il debitore esecutato non abitava, alla data del pignoramento, nella casa ove sono stati pignorati i mobili fa venir meno la presunzione di appartenenza di quei mobili al debitore esecutato, ma non esonera costui dall'onere dell'ulteriore prova dell'esistenza di un suo diritto reale sui mobili medesimi.