(massima n. 1)
Il terzo opponente non può, a norma dell'art. 621 c.p.c., provare il suo diritto di proprietà sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore mediante testimoni o per presunzioni, tranne che l'esistenza di tale diritto non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dallo stesso debitore. Ne consegue che la sussistenza di un contratto di locazione concluso, in ordine al bene staggito, fra il terzo, da un lato, ed il debitore o la moglie di questi, dall'altro, non vale a dimostrare in via presuntiva il diritto di proprietà del primo se non in presenza di altre circostanze che rendano verosimile la sussistenza di tale diritto in base alla professione o commercio del debitore o del terzo.