(massima n. 1)
L'espressione «casa del debitore» — usata dall'art. 621 c.p.c. per stabilire i limiti della prova testimoniale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende di avere la proprietà sui beni pignorati in quel luogo — inerisce ad un semplice rapporto di fatto, che abbia però una certa stabilità e non sia di temporanea ospitalità in casa altrui. Conseguentemente, qualora in una casa convivano più persone, tutti i beni ivi esistenti possono essere pignorati per il debito di ciascuno, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione a norma dell'art. 619 c.p.c. e con le limitazioni di prova stabilite dal citato art. 621, ancorché l'opponente sia un parente.