(massima n. 1)
Le limitazioni di prova di cui all'art. 621 c.p.c. riguardano il diritto di proprietà che l'opponente vanta sopra i beni pignorati ma, quando di questo diritto si ravvisi fornita prova documentale, non può ritenersi vietato di far ricorso alla prova testimoniale, al fine di identificare gli oggetti, di cui il titolo dimostra l'appartenenza al reclamante. In tal caso, invero, l'indagine ha per oggetto dei semplici fatti materiali e non dei fatti su cui si fondi la pretesa giuridica di un diritto reale sui beni.