(massima n. 1)
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilitā di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata č superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietā nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore.