(massima n. 1)
Il principio secondo cui il contratto di comodato dei beni pignorati nell'abitazione del debitore non č sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza di detti beni al debitore medesimo presuppone che il terzo opponente intenda provare la proprietā dei beni pignorati sulla base della semplice concessione in comodato dei beni stessi al debitore (o a persona con lui convivente) e non č, pertanto, applicabile nel caso in cui l'opponente, attraverso il contratto di comodato, miri invece a dimostrare non la proprietā dei mobili pignorati, giā provata mediante la produzione di un titolo diverso ed idoneo, ma l'affidamento dei mobili al debitore (o ad un suo congiunto), al fine di giustificare la loro permanenza nella casa dell'esecutato e comprovare, nel contempo, l'insussistenza, nel debitore, di un possesso idoneo a fargliene acquistare la proprietā.