(massima n. 1)
Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.