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Articolo 570 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Avviso della vendita

Dispositivo dell'art. 570 Codice di procedura civile

Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso (1) contenente l'indicazione [del debitore], degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse(2).

L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione(3).

Note

(1) La pubblicazione dell'avviso di vendita viene effettuata tramite l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolge l'espropriazione e consiste nel primo atto della procedura di vendita, la cui mancanza determina l'improcedibilità della vendita stessa che, se viene egualmente eseguita, sarà dichiarata nulla. Esso deve contenere:
-il nome del debitore;
-gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile oggetto della vendita (si cfr. 555);
-l'indicazione del valore dell'immobile, cui deve corrispondere la prima offerta (si veda 568);
-l'avvertimento che maggiori informazioni potranno essere offerte dalla cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione.
(2) L'avviso consiste nello strumento con cui i terzi possono venire a conoscenza della vendita e parteciparvi. Esso non si sostanzia né in una proposta di vendita, in quanto si caratterizza per l'invito a trattare sulla base di un prezzo minimo, né in un'offerta al pubblico, poiché quest'ultima consiste in un semplice invito ad offrire.
(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma indica la preferenza del legislatore per la forma della vendita senza incanto, la quale deve precedere la vendita all'incanto. Essa si svolge con una gara tra i potenziali acquirenti, i quali devono presentare le loro offerte nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, il quale dovrà poi valutarle.

Spiegazione dell'art. 570 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina l’avviso di vendita, il quale deve essere redatto dal cancelliere e contenere tutte le indicazioni che nella presente norma vengono analiticamente elencate.
In particolare, devono essere citati il valore dell'immobile determinato in base alla relazione di stima, il sito Internet sul quale la relazione è pubblicata, a norma del nuovo art. 490 del c.p.c., i dati e il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore.
Occorre a quest’ultimo proposito ricordare che, nel momento in cui autorizza la vendita, il giudice provvede, con separata ordinanza, a sostituire il debitore nella custodia dell'immobile, salvo che la particolare natura dei beni non renda inutile tale sostituzione.

Le modalità di pubblicità dell'avviso di vendita sono quelle dettate dall' art. 490.
In genere la mancata pubblicità comporta l'improcedibilità della vendita, la quale può essere rilevata d'ufficio dal giudice o, in mancanza, da ogni interessato con l'opposizione agli atti esecutivi.

Vi sono poi dei casi in cui il vizio è talmente grave da inficiare lo stesso provvedimento di aggiudicazione, come ad esempio accade nel caso in cui la vendita sia eseguita in un giorno o in un luogo diversi da quelli riportati nella pubblicità (non potendo trovare applicazione per tali fattispecie il disposto dell'art. 2929 del c.c.), nonché le ipotesi in cui, malgrado l'errore, si sia verificata la partecipazione di un numero cospicuo di offerenti, così manifestandosi la sanatoria dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.

Nessuna precisazione viene fornita dal legislatore in ordine al carattere perentorio o ordinatorio dl termine di cui all’art. 490 del c.p.c.; ciò consente di valorizzare il potere del giudice dell’esecuzione di rilevare, anche a seguito di sollecitazione delle parti, le eventuali irregolarità e di adottare i provvedimenti conseguenti prima del compimento della vendita.

Massime relative all'art. 570 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3607/2015

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c..

Cass. civ. n. 26930/2014

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell'avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'art. 2929 c.c., che presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita; detto principio si applica anche all'espropriazione immobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell'art. 78 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 570 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

MIRKO V. chiede
domenica 01/03/2020 - Abruzzo
“Buonasera,
in riferimento alla procedura esecutiva allegata, viene posto in vendita come da relativa documentazione l’immobile di cui alla precedente.
Nell’avviso di vendita senza incanto “allegato” viene menzionato un prezzo minimo di acquisto pari a € 65.000 (ipotesi, per maggiori dettagli vedere allegati) con l’indicazione al punto C dello stesso che il prezzo offerto non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita “in misura superiore ad un quarto” a pena di efficacia. Cosa Significa ? Posso presentare e partecipare all’asta presentando il prezzo minimo del 10% pari ad € 6.500,00 (ipotesi, vedi allegati per maggiori dettagli) ?
Viene menzionato nell’art. 13 istanza di assegnazione proposta nei dieci giorni prima della vendita.
Questa opzione è valida solo in caso di asta deserta senza aggiudicatario ?
Nel rapporto di stima allegato, viene identificato al Foglio,Mappale e Sub oggetto di esecuzione un appartamento avente una certa metratura, mentre da planimetria la corrispondenza superficiaria non c’è (paradossalmente sembra più grande). Pertanto la vendita, sarebbe quella identificata dagli estremi catastali (come da ultima visura catastale disponibile) oppure quello rilevato dal CTU inteso come composizione (es. ingresso,cucina, due camere, un bagno)?
Vi prego di voler leggere bene gli elaborati allegati, in modo da avere risposta certa ed esaustiva.”
Consulenza legale i 08/03/2020
La dicitura al punto c) dell’avviso di vendita senza incanto vuol significare che le offerte, da presentare secondo le modalità indicate in detto avviso, per essere considerate valide ed efficaci non possono essere inferiori al prezzo minimo, fissato in euro 63.281,25, aumentato almeno di un quarto.
Tradotto ancora più semplicemente, si vuol dire che non è possibile offrire soltanto una cifra pari al prezzo minimo, ma che tale prezzo (minimo) dovrà avere un aumento di almeno un quarto.
In termini numerici si avrà:
Prezzo minimo = Euro 63.281,25
¼ del prezzo minimo = Euro 2.531,25
Totale offerta minima efficace = 65.812,50

Quindi, è errata la considerazione contenuta nel quesito, secondo cui si può partecipare all’asta offrendo una somma pari al 10% del prezzo minimo, ossia 6.500,00 euro.

Al punto 5, lett. b) delle condizioni di vendita viene invece richiesto che all’interno della busta di partecipazione alla vendita dovrà essere inserito un assegno circolare per un importo pari al 10% del prezzo offerto.
Tradotto anche ciò in termini numerici, significa che se il prezzo offerto sarà pari ad euro 68.812,50, l’assegno circolare dovrà essere di euro 6.881,25.

L’art. 13 dell’avviso di vendita attribuisce al creditore o ai creditori procedenti il diritto di proporre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la vendita, istanza di assegnazione ex art. 589 del c.p.c., norma del codice di procedura civile che disciplina appunto il contenuto che tale istanza deve avere.
Lo stesso codice di procedura civile, all’art. 588 del c.p.c., dispone che la suddetta istanza può essere presentata per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Infatti, coerentemente a quest’ultima norma, l’art. 13 dell’avviso predisposto dal professionista delegato alla vendita, stabilisce che si procederà ad assegnazione del bene “se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti…

Vediamo come si svolge praticamente la procedura.
Nel giorno indicato nell’avviso di vendita, ossia il 19.03.2020, ore 10.00, il professionista delegato alla vendita procede all’apertura di tutte le buste pervenute.
Esclude, se necessario, le offerte non valide, e saranno considerate tali quelle che:
  1. sono state presentate oltre il termine prestabilito;
  2. indicano un prezzo inferiore a quello minimo indicato nell’avviso di vendita aumentato di un quarto (ossia inferiore ad euro 65.812,50);
  3. non siano accompagnate dalla cauzione.

Fatta questa operazione preliminare, si prendono in esame le offerte valide e si procede a gara sulla base dell’offerta più alta.
Diamo per ammesso che siano state presentate due offerte, ossia una per euro 65.812,50 e l’altra per euro 70.000,00.
La gara verrà aperta sull’offerta più alta di euro 70.000,00.
A quel punto ciascun offerente avrà 60 giorni di tempo per rilanciare, con aumenti che non possono essere sempre inferiori ad ¼, ma questa volta del prezzo più alto prima offerto , ossia di euro 70.000
Per partecipare validamente alla gara, dunque, l’offerta minima dovrà essere a questo punto pari ad euro 72.800,00.
Se nei sessanta giorni verranno presentate due offerte, una per euro 72.800,00 e l’altra per euro 75.000,00, l’aggiudicazione verrà disposta in favore di chi ha offerto 75.000,00 euro.
Se, invece, non viene presentata nessun’altra offerta, il professionista delegato potrà disporre la vendita in favore di chi aveva offerto il maggior prezzo alla data del 19.03.2020.
Tuttavia, poiché l’offerta di euro 70.000 è inferiore al prezzo a base d’asta, che è di euro 84.375,00, se nel frattempo alcuno dei creditori procedenti ha presentato istanza di assegnazione, il bene dovrà essere assegnato a quel creditore, considerato che l’offerta massima raggiunta è inferiore al prezzo base di assegnazione.

Altro problema su cui vengono richiesti dei chiarimenti è quello relativo alla dubbia consistenza dell’immobile posto in vendita, in quanto sembra non esservi coincidenza tra i dati catastali e quanto risultante dalla perizia del CTU.
Ora, leggendo il rapporto di stima fatto pervenire a questa Redazione, si può constatare che al punto 9) viene dato atto del fatto che non si è potuto procedere al sopralluogo per impossibilità di contattare i proprietari, tant’è che al punto 2), relativo alla descrizione sommaria del bene, si rimanda semplicemente alla precedente CTU, di cui non si ha conoscenza, e che in effetti dovrebbe essere il dato documentale che meglio di ogni altro può essere in grado di rappresentare la reale consistenza dell’immobile.

Ad ogni modo, nell’ipotesi in cui neppure la menzionata CTU dovesse, per qualunque ragione, risultare veritiera, assume rilevanza pregnante quanto previsto a pag. 5 dell’ordinanza di vendita del 4 dicembre 2015, richiamato fedelmente nell’avviso d’asta del professionista delegato.
Ci si riferisce a quella parte dell’ordinanza (pag. 5) in cui si precisa che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano e che la stessa non è soggetta alle norma concernenti la garanzia per mancanza di qualità.
La medesima disposizione viene giustamente richiamata dal professionista delegato nell’avviso di vendita, e trasfusa all’art. 18 del suddetto avviso.
Con ciò vuol dirsi che nel momento in cui ci si aggiudicherà il bene, nulla potrà reclamarsi se la reale consistenza dell’immobile non dovesse corrispondere né ai dati catastali né tantomeno alla planimetria redatta dal CTU.

Si chiede ancora se all’asta possono prendervi parte il fratello o la moglie (si presume del debitore) e la risposta la si ritrova all’art. 579 del c.p.c., relativa proprio alle persone ammesse agli incanti, in cui si dice che ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.
Si presume che possa anche essere di interesse l’ultimo comma di tale norma, il quale autorizza i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare.

Per concludere, resta da affrontare l’ultimo dei quesiti posti, ovvero quello relativo alla possibilità per l’altro coniuge di partecipare all'asta richiedendo l'applicazione dei benefici prima casa in caso di aggiudicazione.
Al riguardo va detto che, fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorreva:
  • non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
  • non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.
L’acquirente, inoltre, aveva l’obbligo di dichiarare tali condizioni nell’atto di compravendita.

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
In realtà, la norma di riferimento (art. 1, nota II-bis, comma 4-bis, della Tariffa allegata del TUR, approvato con d.P.R. n. 131/1986), stabilisce espressamente che:
L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.

I requisiti di cui alla lettera c) attengono al fatto che l’acquirente possa dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
È evidente che, nel caso di specie, detta dichiarazione non può essere resa, dal momento che l’acquirente è certamente titolare, se non del diritto di proprietà, di quello d’uso e abitazione dell’immobile in cui risulta attualmente stabilita la residenza del nucleo familiare, per altro situato all’interno del medesimo comune.