Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso (1) contenente l'indicazione [del debitore], degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse(2).
L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione(3).
Note
-il nome del debitore;
-gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile oggetto della vendita (si cfr. 555);
-l'indicazione del valore dell'immobile, cui deve corrispondere la prima offerta (si veda 568);
-l'avvertimento che maggiori informazioni potranno essere offerte dalla cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione.