(massima n. 1)
La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo č un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna č stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che č quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna č stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione č promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto.