(massima n. 1)
Qualora l'esecutato denunci con l'opposizione, oltre alla nullitą della notificazione del precetto o del pignoramento, anche vizi di merito, attinenti alla pignorabilitą dei beni, la stessa proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione annunciata o iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullitą, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c..