(massima n. 1)
In materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto art. 15), sicché, dovendosi ritenere integrato il requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, è valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ. (Principio enunciato ex art. 363 cod. proc. civ.).