(massima n. 1)
Per lesecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale č sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte č presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.