(massima n. 1)
In tema di notificazione del titolo esecutivo ad enti pubblici, il legislatore non ha derogato espressamente al comma secondo dell'art. 479 c.p.c. in forza di quanto stabilito - con norma eccezionale e, dunque, non applicabile analogicamente - dall'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 1997, introdotto dall'art. 147 della legge n. 388 del 200 e sostituito dall'art. 44, comma 3, lett. b) del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, a mente del quale, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullitą, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Ne consegue che non sussiste la nullitą della notificazione del titolo esecutivo effettuata, ai sensi del citato art. 479, secondo comma, presso la sede centrale e legale dell'ente pubblico debitore, anziché nelle sue sedi periferiche.