(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.; pertanto, ove la sentenza sia stata notificata personalmente in forma esecutiva per procedere alla esecuzione ai sensi dell'art. 479 c.p.c., tale notificazione č anche utile nel contempo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.