(massima n. 1)
Č regola vigente nel codice di rito che le nullitā formali, cioč derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare, per le nullitā delle notificazioni l'art. 160 c.p.c. prevede la loro sanatoria con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso. Pertanto, in caso di nullitā della notifica del precetto (nella specie, perché notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio del debitore), questo č suscettibile di sanatoria se la nullitā non č dedotta nei cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione (pignoramento).