(massima n. 1)
Qualora in appello non sia stata ordinata, in contrasto col disposto dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di gravame — nullo perché eseguito in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 c.p.c. — la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado — in sede di esame della relativa questione che, essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale ad ogni altra —, deve pronunciare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado.