(massima n. 2)
La invalida costituzione in giudizio della parte, mediante procuratore privo di ius postulandi, determina la situazione di contumacia, anche se essa non viene dichiarata, e comporta l'impossibilità di chiedere — ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 294 c.p.c. — la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte; né dette difese ed eccezioni, precluse in primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di appello, ove il processo deve essere accettato nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.