(massima n. 1)
L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attivitą difensiva, né incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello, l'appellato si era regolarmente costituito, mentre nell'epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullitą della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell'attivitą difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).