(massima n. 1)
In tema di notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare - nella specie, per irreperibilitą del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento - la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilitą della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c..