(massima n. 3)
La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando "rileva un vizio che importi nullità" (art. 291, primo comma, c.p.c.), in appello "quando occorre" (art. 350, secondo comma, c.p.c.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se "risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa" (art. 663, primo comma, c.p.c.). È, pertanto, nullo l'ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull'erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l'effetto di far decorrere "ex novo" i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L'illegittimità dell'ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all'appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell'appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo" - perché, ex art. 82 R.D. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo-, la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).