(massima n. 1)
La dichiarazione di contumacia non č impedita dal fatto che l'udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall'ufficio dopo l'iscrizione della causa a ruolo e dal fatto che vi sia stato un rinvio d'ufficio, essendo onere del convenuto che non provveda esso stesso all'iscrizione a ruolo, di accertarsi della sorte della causa.