Con questa norma il
legislatore ha voluto disciplinare le modalità ed i termini per la costituzione dell’attore.
La costituzione rappresenta un fondamentale atto di parte, attraverso il quale la parte legittima la sua posizione nel processo, rendendosi formalmente e giuridicamente presente davanti al giudice adito, con la rilevante conseguenza che si eviterà la declaratoria di
contumacia.
Si preferisce parlare di legittimazione della posizione della parte e non di acquisizione di tale qualità, la quale si deve far discendere dalla proposizione della
domanda; la costituzione avrà il solo effetto di creare un rapporto formale tra agente e soggetto giudicante, con conseguente nascita di posizioni soggettive di diritto.
Per quanto concerne le modalità di costituzione, la norma impone all’
attore di procedere alla sua costituzione in giudizio entro dieci giorni dalla
notificazione della citazione al
convenuto.
Con la Riforma Cartabia è stata eliminata la possibilità di abbreviare i
termini a cinque giorni per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli artt.
163 e
163 bis, non risultando l’istituto della abbreviazione dei termini compatibile con la tempistica alquanto serrata degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario, da espletarsi prima dell’udienza di cui all’
art. 183 del c.p.c..
Inoltre, nella parte finale dello stesso primo comma è stato previsto che, anche in caso di costituzione personale dell’attore, lo stesso debba indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
Qualora entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’
atto di citazione, tale adempimento potrà avvenire depositando in
cancelleria una semplice copia, c.d. velina, dell’atto.
Sono sorti dei problemi interpretativi in ordine al contenuto del secondo comma di questa norma, poiché prevede che entro dieci giorni dall’ultima notificazione l’attore debba inserire l’originale della citazione nel fascicolo, senza che si parli di costituzione dello stesso.
Tuttavia, prevale la tesi secondo cui, sebbene la norma non lo dica espressamente, in realtà è il termine di costituzione che viene differito al momento dell’espletamento dell’ultima notificazione (anche se alcuni orientamenti giurisprudenziali ritengono che, poiché la norma fa riferimento all’inserzione della citazione nel fascicolo, essa presupponga già avvenuta la costituzione e che, dunque, il termine decorra dalla prima notifica).
Va escluso che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della
notificazione della citazione introduttiva della lite e ciò perché, nonostante l’inversione dell’ordine temporale che la legge stabilisce per le due attività processuali, è pur sempre possibile ricondurre quelle attività al medesimo ed unico procedimento.
La norma consente all’attore di costituirsi in giudizio avvalendosi di un
procuratore oppure, nei casi consentiti dalla legge, anche personalmente; a tal fine occorre richiamare il disposto dell’
art. 86 del c.p.c., rubricato “
Difesa personale della parte”, norma che consente appunto alla parte di
stare in giudizio senza ministero di difensore quando possieda la qualità necessaria per esercitare tale ufficio.
Del
fascicolo di parte, menzionato in questa norma, si occupano gli artt.
72 e
74 disp. att. c.p.c.
Tale fascicolo, contenuto nel fascicolo d’ufficio, dovrà contenere l’indicazione dell’organo giudiziario davanti al quale si intende proporre la domanda, i nomi delle parti ed i loro procuratori ed infine l’oggetto della lite; dovrà anche contenere un indice degli atti e dei documenti, il quale dovrà essere sottoscritto dal
cancelliere, a cui compete il controllo della regolarità formale.
Nel caso in cui vengano prodotti supporti digitali, poiché il relativo contenuto non è verificabile da parte del cancelliere, quest’ultimo dovrà limitarsi ad una semplice verifica della regolarità formale, mentre sarà successivamente il giudice a disporre in ordine alla possibile utilizzazione del loro contenuto.
Il fascicolo di parte si può considerare suddiviso in due settori, di cui uno dedicato agli atti di causa (tra cui vi è la procura e le eventuali memorie e comparse successive) e l’altro contenente i documenti che si intendono produrre e quelli che si andranno producendo nel corso del giudizio (questi ultimi possono essere depositati in cancelleria o prodotti in udienza).
Si ritiene in dottrina che il cancelliere possa rifiutare di procedere alla costituzione della parte qualora riscontri delle irregolarità formali e che, a fronte di tale rifiuto, sia possibile ricorrere al Presidente del Tribunale, in tal senso argomentandosi dal n. 1 dell’art. 60cpc.
Va precisato che la costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di una invalida notificazione dell’atto di citazione, non è qualificabile come tardiva ex
art. 171 del c.p.c., e ciò perché il termine di dieci giorni decorre solo da quando si è perfezionata una valida notifica; in questo caso il giudice dovrà provvedere ex
art. 291 del c.p.c. e l’attore, una volta rinnovata con successo la notifica, non dovrà effettuare nuovamente la costituzione in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo.