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Articolo 165 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione dell'attore

Dispositivo dell'art. 165 Codice di procedura civile

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (1), deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo (2) e il proprio fascicolo (3) contenente l'originale della citazione, la procura (4) e i documenti offerti in comunicazione (5). Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica(7).

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione(6).

Note

(1) Il termine di costituzione è assoggettato alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
(2) Si ritiene generalmente che i vizi della nota di iscrizione a ruolo (secondo parte della dottrina, addirittura un atto inutile), ove si risolvano in un semplice errore materiale, non determinino nullità processuali. Secondo parte della giurisprudenza la nota può ritenersi nulla qualora manchino i requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo.
(3) Il fascicolo di parte è custodito dal cancelliere all'interno del fascicolo di ufficio formato ai sensi dell'art. 168 c.p.c.; nella stessa cartella vengono custoditi gli altri fascicoli di parte che si formano successivamente (72 disp. att.). Il cancelliere è tenuto a verificare la corrispondenza tra il contenuto del fascicolo e l'indice degli atti e documenti stilati dalla parte o dal suo difensore (74 disp. att.). L'accettazione degli atti depositati senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la loro regolarità.
(4) La procura va depositata in cancelleria non oltre la costituzione in giudizio. Il difetto di procura costituisce una causa di invalidità della costituzione in giudizio che non è sanabile per effetto della ratifica dell'operato del difensore.
(5) Nel fascicolo di parte vanno inseriti anche i documenti che l'attore offre in comunicazione a sostegno della propria pretesa. Possono essere prodotti documenti anche in un momento successivo: essi andranno depositati in cancelleria e comunicati (art. 170 del c.p.c.) ovvero prodotti in udienza e verbalizzati.
(6) In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore deve costituirsi decorre dalla prima notificazione e non dall'ultima (Cass. SS.UU. n. 10864/2011).
(7) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

Se l'attore non osserva le formalità prescritte dalla legge, il cancelliere ha l'obbligo di non ricevere la costituzione. Contro questo rifiuto è consentito ricorrere al capo dell'ufficio giudiziario.
Le irregolarità nella costituzione dell'attore possono essere rilevate dalla controparte o d'ufficio al più tardi nella prima udienza di comparizione e trattazione.

Brocardi

Actor dicitur qui prius ad iudicium provocavit
Vadimonium facere (sistere, obire)

Spiegazione dell'art. 165 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha voluto disciplinare le modalità ed i termini per la costituzione dell’attore.
La costituzione rappresenta un fondamentale atto di parte, attraverso il quale la parte legittima la sua posizione nel processo, rendendosi formalmente e giuridicamente presente davanti al giudice adito, con la rilevante conseguenza che si eviterà la declaratoria di contumacia.
Si preferisce parlare di legittimazione della posizione della parte e non di acquisizione di tale qualità, la quale si deve far discendere dalla proposizione della domanda; la costituzione avrà il solo effetto di creare un rapporto formale tra agente e soggetto giudicante, con conseguente nascita di posizioni soggettive di diritto.

Per quanto concerne le modalità di costituzione, la norma impone all’attore di procedere alla sua costituzione in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto.
Con la Riforma Cartabia è stata eliminata la possibilità di abbreviare i termini a cinque giorni per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli artt. 163 e 163 bis, non risultando l’istituto della abbreviazione dei termini compatibile con la tempistica alquanto serrata degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario, da espletarsi prima dell’udienza di cui all’art. 183 del c.p.c..
Inoltre, nella parte finale dello stesso primo comma è stato previsto che, anche in caso di costituzione personale dell’attore, lo stesso debba indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

Qualora entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto di citazione, tale adempimento potrà avvenire depositando in cancelleria una semplice copia, c.d. velina, dell’atto.

Sono sorti dei problemi interpretativi in ordine al contenuto del secondo comma di questa norma, poiché prevede che entro dieci giorni dall’ultima notificazione l’attore debba inserire l’originale della citazione nel fascicolo, senza che si parli di costituzione dello stesso.
Tuttavia, prevale la tesi secondo cui, sebbene la norma non lo dica espressamente, in realtà è il termine di costituzione che viene differito al momento dell’espletamento dell’ultima notificazione (anche se alcuni orientamenti giurisprudenziali ritengono che, poiché la norma fa riferimento all’inserzione della citazione nel fascicolo, essa presupponga già avvenuta la costituzione e che, dunque, il termine decorra dalla prima notifica).

Va escluso che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e ciò perché, nonostante l’inversione dell’ordine temporale che la legge stabilisce per le due attività processuali, è pur sempre possibile ricondurre quelle attività al medesimo ed unico procedimento.

La norma consente all’attore di costituirsi in giudizio avvalendosi di un procuratore oppure, nei casi consentiti dalla legge, anche personalmente; a tal fine occorre richiamare il disposto dell’art. 86 del c.p.c., rubricato “Difesa personale della parte”, norma che consente appunto alla parte di stare in giudizio senza ministero di difensore quando possieda la qualità necessaria per esercitare tale ufficio.

Del fascicolo di parte, menzionato in questa norma, si occupano gli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c.
Tale fascicolo, contenuto nel fascicolo d’ufficio, dovrà contenere l’indicazione dell’organo giudiziario davanti al quale si intende proporre la domanda, i nomi delle parti ed i loro procuratori ed infine l’oggetto della lite; dovrà anche contenere un indice degli atti e dei documenti, il quale dovrà essere sottoscritto dal cancelliere, a cui compete il controllo della regolarità formale.
Nel caso in cui vengano prodotti supporti digitali, poiché il relativo contenuto non è verificabile da parte del cancelliere, quest’ultimo dovrà limitarsi ad una semplice verifica della regolarità formale, mentre sarà successivamente il giudice a disporre in ordine alla possibile utilizzazione del loro contenuto.

Il fascicolo di parte si può considerare suddiviso in due settori, di cui uno dedicato agli atti di causa (tra cui vi è la procura e le eventuali memorie e comparse successive) e l’altro contenente i documenti che si intendono produrre e quelli che si andranno producendo nel corso del giudizio (questi ultimi possono essere depositati in cancelleria o prodotti in udienza).

Si ritiene in dottrina che il cancelliere possa rifiutare di procedere alla costituzione della parte qualora riscontri delle irregolarità formali e che, a fronte di tale rifiuto, sia possibile ricorrere al Presidente del Tribunale, in tal senso argomentandosi dal n. 1 dell’art. 60cpc.

Va precisato che la costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di una invalida notificazione dell’atto di citazione, non è qualificabile come tardiva ex art. 171 del c.p.c., e ciò perché il termine di dieci giorni decorre solo da quando si è perfezionata una valida notifica; in questo caso il giudice dovrà provvedere ex art. 291 del c.p.c. e l’attore, una volta rinnovata con successo la notifica, non dovrà effettuare nuovamente la costituzione in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo.

Massime relative all'art. 165 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1717/2019

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo - nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014 - il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.l.vo n. 286 del 1998).

Cass. civ. n. 13775/2017

La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.

Cass. civ. n. 9772/2016

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

Cass. civ. n. 12391/2013

La disciplina risultante dall'art. 165 cod. proc. civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ.), nel richiedere alla parte attrice - a mezzo del proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge - il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell'esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l'attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza essa - mirando a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all'instaurazione del rapporto processuale - non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto dell'Unione europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di libera circolazione delle persone, secondo cui l'osservanza della normativa processuale interna non restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri.

Cass. civ. n. 8003/2012

Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto, rilevare, sia che l'art. 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Cass. civ. n. 2744/2008

A norma dell'art. 165 c.p.c., l'attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all'atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest'ultima non sia in originale; secondo l'art. 156 c.p.c., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l'art. 125, secondo comma, c.p.c. richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all'iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale.

Cass. civ. n. 13163/2007

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l'esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (art. 165, primo comma, c.p.c.) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma(secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. c.p.c.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall'altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine.

Cass. civ. n. 15777/2004

La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché — come previsto dall'art. 165 c.p.c. — l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 12858/1999

Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.

Cass. civ. n. 10693/1997

La ritualità e la tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili.

Cass. civ. n. 3383/1995

La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello jus postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante.

Cass. civ. n. 9524/1987

In caso di riassunzione del processo la parte che si è assunto tale onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocatio in ius, si trovava l'attore o l'appellante; cosicché, se il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall'appellato, i termini rispettivi da osservare per la costituzione delle parti si presentano invertiti e l'attore o l'appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. (termine richiamato nell'invito a costituirsi di cui al n. 5 dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) e non in quello previsto dall'art. 165 c.p.c.

Cass. civ. n. 3355/1987

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 c.p.c. rispettivamente per l'attore e per il convenuto, quando l'opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore, qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all'ultimo comma dell'art. 645 c.p.c., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall'art. 165 c.p.c.

Cass. civ. n. 1760/1987

A norma dell'art. 307, secondo comma, c.p.c. — applicabile anche in appello in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 347 — il processo riassunto si estingue «se nessuna delle parti siasi costituita», tale espressione, però, non va intesa nel senso che, per impedire l'estinzione, basta comunque costituirsi, anche senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., occorrendo, invece, che almeno una delle parti osservi il termine assegnatole con riferimento alla (fissata) udienza di comparizione.

Cass. civ. n. 333/1977

Il vizio dal quale sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio: sicché è preclusa in sede di giudizio di cassazione la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia già sollevata dai motivi dell'appello.

Cass. civ. n. 921/1969

La costituzione in giudizio dell'attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell'atto di citazione e del mandato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 165 Codice di procedura civile

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FEDERICO D. chiede
sabato 15/09/2018 - Campania
“Si fa riferimento al precedente quesito Q201821864 a cui è pervenuta risposta il 5/09/18 e del quale si chiede una integrazione.
In riferimento alla tardiva costituzione in giudizio di cui al precedente quesito, chiarisco innanzi tutto che la notifica è avvenuta tramite posta con data di spedizione del plico 30/06/12 (lunedì).
Si riporta inoltre la seguente annotazione.
Sulla circostanza che -ai fini della decorrenza del termine per la costituzione dell'attore- occorra avere riguardo alla data del ricevimento dell'atto giudiziario da parte del destinatario e non a quella della consegna dello stesso al soggetto incaricato della notifica vi é giurisprudenza assolutamente costante risalente addirittura alla Corte Costituzionale: "poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio,ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario" (Corte costituzionale, sentenza del 2 aprile 2004, n. 107; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 maggio 2011, n. 10864 ).
Vogliate gentilmente spiegarmi meglio il significato della parte in grassetto che sembra contraddica che la notifica deve ritenersi compiuta, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Esistono delle sentenze diverse o successive ?

Consulenza legale i 21/09/2018
Riguardo al termine per l’iscrizione della causa a ruolo, si è posto il problema di stabilire se lo stesso decorra a partire dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o, in caso di notifica eseguita direttamente a mezzo posta dall’avvocato, dalla spedizione del plico) ovvero dalla ricezione dell’atto medesimo da parte del destinatario.

Il dubbio nasce proprio dal principio, espresso dalla giurisprudenza ormai costante, sia costituzionale che di legittimità, per cui la notifica può perfezionarsi in momenti distinti per il notificante e per il destinatario.
In particolare, per il notificante, la notifica deve considerarsi compiuta una volta esauriti gli adempimenti sullo stesso incombenti (consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o spedizione dello stesso in caso di notifica effettuata in proprio dal difensore).

Il passo giurisprudenziale citato nel quesito, di cui non vengono però specificati gli estremi, non si pone in contraddizione con il principio appena menzionato, ma si limita a chiarire che l’iscrizione a ruolo può essere compiuta a partire dal momento della consegna all’atto dell’ufficiale giudiziario; se quest’ultimo non ha ancora restituito l’originale dell’atto notificato, l’iscrizione avverrà con “velina”, cioè depositando la copia dell’atto.

Il termine finale, invece, decorrerà a partire dalla consegna dell’atto al destinatario.
In proposito si veda, tra le altre, la recente Cass. Civ., Sez. III, sent. 1663/2016, la quale ha chiarito che la consegna dell'atto per la notifica all'ufficiale giudiziario non costituisce il dies a quo (ossia il termine iniziale) per la decorrenza del termine di costituzione dell'attore, termine che è da identificarsi, invece, nella data di perfezionamento della notifica nel senso di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Infatti, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, la c.d. “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione opera esclusivamente laddove ne derivi un favor, un vantaggio per il soggetto notificante, in quanto, dopo la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o la spedizione del plico da parte del difensore potrebbero verificarsi ritardi, da considerarsi non imputabili al notificante perché dovuti ad adempimenti sottratti alla sua disponibilità.

Ed ancora, secondo Cass. Sez. Lav., sent. n. 24346/2013, la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare per quest’ultimo conseguenze negative, come la decadenza, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Si tratta di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.