(massima n. 1)
Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l'udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., č necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell'art. 70, comma secondo, att. c.p.c.