(massima n. 1)
La dichiarazione di contumacia, formalizzando una situazione di disinteresse della parte per il giudizio, è strumentale all'attivazione di meccanismi sollecitatori di possibile revisione di tale atteggiamento in relazione all'evoluzione del rapporto processuale, onde risponde ad un interesse della parte che non si costituisce e che deve potersi avvalere di meccanismi siffatti; mentre, se la parte che si sia costituita viene illegittimamente dichiarata contumace, da tale decisione può derivarle pregiudizio nella sola misura in cui le vengano inibite attività processuali che sarebbe stato suo diritto compiere. Consegue che la parte la quale, nonostante la illegittima dichiarazione di contumacia, sia stata presente nel giudizio e posta concretamente in condizione di esercitare i suoi poteri e le sue facoltà, non può invocare una inesistente (ancorché erroneamente dichiarata) contumacia, per ottenere una rimessione in termini che le consenta di superare le conseguenze dell'inerzia mantenuta pur in presenza di detta concreta condizione di partecipazione al processo.