(massima n. 1)
Nel caso in cui una parte, benché regolarmente costituita, sia stata dichiarata, per errore, contumace, ciò non comporta alcun vizio della sentenza, quando l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Ne consegue che, dovendo la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto ad un ricorso che si limiti alla deduzione dell'erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato all'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della lite, vale a dire quali evenienze processuali sarebbero derivate, come potenzialmente idonee a determinare una diversità dell'esito suddetto, dalla corretta soluzione della questione, così da consentire alla corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.