(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimitā č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione č estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.