(massima n. 1)
L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287, 288, c.p.c., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non č impugnabile, ferma restando la facoltā di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce.