(massima n. 1)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non č ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto trattandosi di procedimento in Camera di Consiglio (art. 742 bis c.p.c.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza.