(massima n. 1)
Il potere di provvedere alla correzione è attribuito allo stesso giudice che è incorso nell'errore o nell'omissione, ma se la sentenza sia già stata appellata, la correzione rientra nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame. Non è necessario, però, che la sentenza non sia più soggetta ad appello, essendo sufficiente che non sia stata ancora appellata.