(massima n. 1)
Poiché il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa - senza modificare il contenuto della sentenza corretta, servendo solo a eliminare meri errori materiali e, perciò, a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum - e non introduce una nuova fase processuale, costituendo solo un mero incidente nello stesso giudizio, la procedura di correzione deve attivarsi a istanza delle sole parti nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere.