(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., č ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresė definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimitā dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilitā del contenuto concettuale del provvedimento corretto.