Viene nella presente norma enunciata l'applicabilità al
lodo delle disposizioni relative alla correzione della
sentenza, prevedendosi che ciascuna parte possa chiedere agli
arbitri, entro un anno dalla
comunicazione del lodo (
termine rilevante anche come
dies a quo per la decorrenza del termine di
impugnazione), di correggere o integrare il testo del lodo.
Nel testo riformato la correzione viene estesa non solo in caso di qualsiasi errore redazionale o di calcolo, ma anche in caso di
errore materiale, per effetto del quale si sia verificata una divergenza fra i diversi originali del lodo.
Agli arbitri viene rimesso il potere di integrare il lodo con uno degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’
art. 823 del c.p.c..
Le parti hanno a disposizione un anno dalla
comunicazione del lodo per chiederne la correzione o l'integrazione; a seguito della richiesta, gli arbitri devono provvedere entro il termine di sessanta giorni e non più entro venti giorni come previsto nel testo previgente.
Della correzione gli arbitri danno comunicazione alle parti secondo quanto disposto dall’
art. 824 del c.p.c., ovvero con le stesse modalità previste per la comunicazione del lodo.
Se la correzione viene richiesta dalle parti congiuntamente, la loro audizione può essere omessa, mentre è richiesta la partecipazione di tutti gli arbitri e l’osservanza di quanto disposto dall’
art. 823 del c.p.c. per la
sottoscrizione.
Qualora gli arbitri non dovessero provvedere alla correzione, le parti potranno rivolgersi al
tribunale del luogo nel cui
circondario ha sede l'arbitrato.
Una volta depositato il lodo, la correzione spetta al tribunale investito del deposito e, in tal caso, trovano applicazione le disposizioni dettate dall'
art. 288 del c.p.c. per il procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze.
Allorchè, invece, il lodo sia stato oggetto di impugnazione o sia stato posto in esecuzione, la correzione può essere richiesta al
giudice competente per l'impugnazione o l'esecuzione.
L'istanza di correzione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, va notificata al
difensore nominato dalle parti, quale destinatario della
comunicazione e della
notificazione del lodo (al medesimo va notificata la sua impugnazione).
Nel disposto della presente norma non può farsi rientrare anche la correzione del decreto di esecutività, per la cui disciplina occorre fare riferimento alla normativa generale di cui agli artt.
287 e ss. c.p.c.
Il provvedimento di correzione non è né revocabile né modificabile da parte del giudice o degli arbitri che l'hanno emesso.
A seguito della correzione si apre la possibilità di una seconda impugnazione avente ad oggetto le parti corrette, nei termini ordinari, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di correzione (ciò perchè l'istanza di correzione non sospende i termini di impugnazione come previsto espressamente dal terzo comma dell’
art. 828 del c.p.c..