(massima n. 1)
L'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., il quale dispone che le sentenze possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine che decorre dal giorno in cui č stata notificata l'ordinanza di correzione, č applicabile soltanto quando l'errore dal quale la sentenza č inficiata č tale da determinare un qualche dubbio sull'effettivo contenuto della decisione. Pertanto, la pendenza del relativo procedimento per la correzione di un errore evidente, agevolmente eliminabile in via d'interpretazione della sentenza e non perciō tale da impedire la percezione dell'esatto significato della decisione assunta dal giudice, non impedisce il normale decorso dei termini d'impugnazione e tanto meno preclude la proponibilitā, entro i suindicati termini, di un normale mezzo di gravame previsto dall'ordinamento nei riguardi della decisione oggetto di correzione.