(massima n. 1)
La proposizione della istanza di correzione della sentenza non comporta la legale conoscenza della stessa e, pertanto, non determina, sia che il giudice abbia proceduto alla correzione sia che l'abbia negata, la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione. Infatti, a fronte delle molteplici formalità dettate dal codice di rito al fine di determinare i modi e i tempi nei quali tale conoscenza si determina, in primo luogo attraverso il complesso sistema delle notificazioni, nessuna rilevanza può essere in proposito attribuita al provvedimento di diniego della correzione, che, oltre ad essere un atto amministrativo e non giurisdizionale, non è neppure preso in considerazione ai fini processuali dall'art. 288 c.p.c., il quale, solo per l'ipotesi di intervenuta correzione, prevede la possibilità di impugnare la sentenza, con riguardo alle sole parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (e non comunque dal momento di proposizione della relativa istanza, di per sè non rilevante), così sancendo l'impugnabilità del provvedimento di correzione soltanto in quanto inserito nel testo della sentenza «corretta».