(massima n. 1)
Non costituisce motivo di nullitą la sostituzione del giudice istruttore con altro magistrato per una determinata udienza, anche se manchi un formale provvedimento da parte del presidente della sezione, trattandosi di mera irregolaritą sfornita di sanzione ed inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza, allorché non venga dedotto nessun concreto pregiudizio allo svolgimento del processo.