(massima n. 1)
La mancata comunicazione dell'ordinanza di sostituzione del giudice nella fase istruttoria e del rinvio dell'udienza comporta la violazione del principio del contraddittorio e, quindi, la nullità degli atti compiuti successivamente. Detta nullità, tuttavia, non può essere opposta dalla parte che abbia rinunciato a farla valere anche tacitamente, nulla eccependo per tutta la fase del giudizio di primo grado.