(massima n. 1)
L'esercizio del potere di sostituzione dell'istruttore della causa, conferito al presidente del tribunale o della corte d'appello dall'art. 174 c.p.c., non č censurabile con ricorso per cassazione non potendosi assoggettare a sindacato di legittimitą la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata l'iniziativa presidenziale in deroga al precetto dell'immutabilitą dell'istruttore.