(massima n. 1)
L'inosservanza del principio della immutabilitą del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolaritą di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullitą, non incide sulla validitą degli atti, nč č causa di nullitą del giudizio o della sentenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2010).