(massima n. 1)
Nel caso di assoluto impedimento del giudice istruttore — nella specie, in congedo puerperio — la sua sostituzione (per la quale non è necessario un provvedimento formale), anche se disposta in violazione degli artt. 174 c.p.c. e 79 att., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere regolamentare interno, la quale non incide sulla costituzione del giudice.