(massima n. 1)
Il difetto di motivazione del decreto di sostituzione del giudice istruttore non produce nullitą del provvedimento, posto che la stessa eventuale inosservanza delle condizioni previste dall'art. 174 c.p.c. costituisce un'irregolaritą di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice né implica violazione dei principi dell'inamovibilitą del giudice e della sua precostituzione per legge, e come tale č improduttiva di conseguenze quanto alla validitą degli atti processuali e della sentenza.