(massima n. 1)
La sostituzione del giudice istruttore e relatore, di cui all'art. 174, secondo comma, c.p.c., può essere disposta anche all'udienza di discussione, senza che ciò costituisca motivo per la riapertura della fase istruttoria ovvero concreti violazione del principio del contraddittorio oppure vizio della decisione.