(massima n. 1)
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all'udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del presidente del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., non viola il principio d'immodificabilità del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né è configurabile nullità del giudizio di appello, e della relativa sentenza, per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, comma 2, c.p.c., costituendo tale inosservanza un'irregolarità di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice.